ORDINANZA N.90
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157 del codi ce penale e degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1981 dal Pretore di Desio nel procedimento penale a carico di Pagnacco Gian Maria ed altro, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 206 dell'anno 1982;
udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Desio - sul presupposto che nel caso di specie i reati di lesioni colpose gravi, contestati in relazione a malattie professionali, erano caduti in prescrizione (nella specie, quinquennale) in quanto accertati autonomamente dall'Ispettorato del lavoro molti anni dopo la denuncia dell'I.N.A.I.L. ed il riconoscimento da parte di questo della malattia professionale-dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale:
a) degli artt. 131 e 139 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - l'uno che estende alla malattia professionale le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salve le disposizioni speciali di cui al capo VII T.U., l'altro che prevede, come disposizione speciale, la denuncia all'Ispettorato del lavoro da parte dei medici che ne riconoscano l'esistenza - :
- il primo in quanto non estende alla malattia professionale gli obblighi di denuncia alla P.S. ed inoltro di questa all'autorità giudiziaria previsti per gli infortuni dagli artt. 54 e 56 T.U.;
- il secondo in quanto non prevede l'obbligo dell'I.N.A.I.L. di denuncia della malattia professionale all'Ispettorato del lavoro;
b) dell'art. 157 cod. pen. in quanto non prevede che la prescrizione per il reato di lesioni colpose gravi decorra nell'ipotesi considerata solo al momento della denuncia di malattia professionale: in entrambi i casi, assumendo che si realizzerebbe in tal modo un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori a seconda che siano colpiti da infortunio ovvero da malattia professionale, e correlativamente tra i rispettivi datori di lavoro.
Considerato che il giudice a quo afferma semplicemente la rilevanza delle questioni, senza motivare in alcun modo sul punto;
che, d'altra parte, essendo la questione sub b) subordinata all'accoglimento di quella sub a) e vertendosi in casi in cui la denuncia da parte del datore di lavoro o dell'I.N.A.I.L. non fu a suo tempo effettuata, una pronuncia della Corte nel senso richiesto dal giudice rimettente non potrebbe evidentemente incidere sulla già intervenuta prescrizione dei reati contestati e, quindi, influire sull'esito del giudizio principale;
che, pertanto, trattandosi di questioni astratte, esse vanno dichiarate inammissibili.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 157 cod. pen., 131 e 139 ' d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Desio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.