Ordinanza n.89 del 1988

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ORDINANZA N.89

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promosso con l'ordinanza emessa il 6 ottobre 1981 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Romano Luigi e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 770 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 dell'anno 1982;

Visti l'atto di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Brescia, adito dall'Avvocato Luigi Romano, iscritto all'albo forense successivamente all'anno 1962, per sentir dichiarare, fra l'altro, il suo diritto di riscattare il periodo legale del corso di laurea e di quello di servizio militare, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, premesso che il caso di specie soggiace alla disciplina dell'art. 26 della legge 20 settembre 1980 n. 576, il cui quinto comma esclude un tale diritto per i professionisti iscritti a detto albo in epoca posteriore all'anno 1952, ha sollevato, con ordinanza in data 6 ottobre 1981, la questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma in relazione all'art. 3 Cost.;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione é entrata in vigore la legge 2 maggio 1983 n. 175 (interpretazione autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980 n. 576, concernente la riforma della previdenza forense);

che l'art. 2 di tale legge ha determinato il contenuto del quinto comma dell'art. 26 della legge n. 576 del 1980 con la soppressione delle parole <e di anzianità, quest'ultima limitatamente agli iscritti all'albo anteriormente al 19 gennaio 1952>, così eliminando la condizione limitativa censurata dal giudice a quo;

che, pertanto, alla stregua del teste menzionato jus superveniens, si impone la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Brescia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.