Sentenza n.84 del 1988

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SENTENZA N.84

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 25 luglio 1978 e riapprovata il 24 novembre 1978, recante <Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni ed istituzione dell'anagrafe degli amministratori regionali>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11 dicembre 1978, depositato in cancelleria il 18 (successivo) ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1978.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e gli avv.ti Paolo Barile e Stefano Grassi per la Regione.

Considerato in diritto

L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha in udienza aderito alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, già formulata in memoria integrativa dalla difesa della Regione Toscana.

Va premesso il rigetto dell'eccezione di tardività del ricorso, ritualmente depositato il lunedì 11 dicembre 1978 e cioé il primo giorno non festivo successivo alla scadenza dei quindici giorni dalla riapprovazione della legge.

Sia le sostanziali modifiche apportate alla legge impugnata con la legge regionale 8 marzo 1979 n. 11, che la legge 9 luglio 1982 n. 441, hanno radicalmente mutato i termini della questione, integrando nel complesso un quadro normativo del tutto diverso e sopravvenuto rispetto a quello originario e facendo venire oggettivamente meno la necessita di una pronunzia della Corte.

Da un lato, infatti, é stata integrata la previsione delle incompatibilità contenute nell'art. 10 della legge impugnata mentre d'altro canto il principio della <trasparenza> delle situazioni reddituali dei titolari di cariche pubbliche elettive può ormai dirsi recepito dalla legislazione statale e regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.