SENTENZA N.81
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 4 agosto 1977, n. 524 (Disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti), promosso con l'ordinanza emessa l'11 novembre 1981 dal Tribunale di Sulmona nel procedimento civile vertente tra Iannessa Clara e la S.p.A. Esattorie Vacanti, iscritta al n. 820 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Considerato in diritto
l.-La questione é infondata a seguito della interpretazione logica e sistematica della norma censurata.
2. - Il legislatore, prescrivendo, ai fini della conferma, il requisito (previsto anche dall'art. 140 del T.U. delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858) dell'iscrizione al fondo da almeno tre mesi, ha inteso solo far riferimento ad uno strumento probatorio della reale instaurazione del presupposto sostanziale, costituito dal rapporto di lavoro, al fine di prevenire fenomeni di fittizia e fraudolenta creazione del presupposto stesso. Ciò, tuttavia, non infirma la considerazione che proprio l'effettiva preesistenza di un rapporto di lavoro costituisca la causa valutata dal legislatore come determinante per la tutela della continuità dell'occupazione del dipendente, rappresentando la posizione previdenziale di questi un mero riflesso di tale presupposto sostanziale.
La norma considerata, pertanto, non esclude di per se il diritto alla conferma quando, anche e soprattutto in sede giudiziaria, venga accertato che il rapporto di lavoro effettivamente sussisteva alla data del 31 dicembre 1974 con i prescritti requisiti di durata (sebbene l'iscrizione obbligatoria al fondo sia mancata per inadempimento del datore di lavoro o per altre evenienze) e si possa provvedere alla necessaria regolarizzazione contributiva.
Alla stregua di tale interpretazione, va conseguentemente esclusa l'ipotizzata disparità di trattamento e la questione esaminata va dichiarata infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 4 agosto 1977 n. 524, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Sulmona con l'ordinanza in epigrafe.Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.