SENTENZA N.79
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata il 23 aprile 1980 dal Consiglio regionale dell'Umbria, recante <Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 maggio 1980, depositato in cancelleria il 20 (successivo) ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1980.
Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;
udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e l'avv. Goffredo Gobbi per la Regione.
Considerato in diritto
l. - La legge impugnata enuncia programmaticamente, all'art. 1, la finalità di agevolare a favore dei cittadini emigrati all'estero l'esercizio del diritto-dovere di cui all'art. 48 Cost. sino al momento in cui non verranno disposte dallo Stato provvidenze specifiche in tal senso.
L'art. 2 consente ai Comuni della Regione di erogare agli emigrati, iscritti in appositi elenchi, la somma di L. 40.000 per la partecipazione alle consultazioni elettorali, politiche, regionali ed amministrative. L'art. 3 individua gli aventi diritto in tutti i votanti residenti all'estero. L'art. 4 definisce, infine, il meccanismo di rimborso agli enti locali eroganti da parte della Giunta regionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha prospettato la violazione dell'art. 117 Cost. per l'interferenza in una sfera riservata alla competenza statale quale e la disciplina dell'esercizio del diritto al voto, lamentando altresì che l'intervento regionale abbia determinato una disparità di trattamento tra gli elettori umbri e quelli delle altre regioni.
La difesa della Regione si fonda essenzialmente sull'assunto per cui la legge in argomento rientrerebbe nella materia - di sicura competenza regionale- dell'assistenza e della beneficenza.
2. - La questione é fondata.
La Corte, con la sentenza n. 39 del 1973, ha già avuto occasione di affermare come soltanto lo Stato sia legittimato a provvedere in materia di disciplina delle forme e dei limiti dell'esercizio dell'elettorato politico attivo.
Va qui ribadito il principio secondo il quale deve essere assicurata un'assoluta parità di trattamento dei cittadini allorchè essi esprimono il voto in ragione della delicatezza ed importanza di tale momento di esercizio della sovranità popolare.
E' conseguentemente escluso che la Regione possa, anche in via integrativa e sia pure con un intervento <in melius>, modificare le condizioni di svolgimento delle consultazioni politiche, come appunto si verifica in concreto attraverso le provvidenze stabilite dalla legge impugnata. La ratio di quest'ultima e del resto resa esplicita testualmente, mentre la totale mancanza di un titolo di individuazione dei beneficiari diverso dalla qualità di emigranti-elettori, non consente di inserire la legge nella materia dell'assistenza e della beneficenza, sia pure nella più ampia accezione conferita a tale espressione dall'art. 22 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Limitatamente all'ipotesi di elezioni politiche va quindi affermato il contrasto della legge impugnata con gli artt. 117 e 3 Cost.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della l. reg. Umbria approvata il 17 marzo 1980 e riapprovata il 23 aprile 1980 (<Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali>) nella parte in cui prevede una erogazione di denaro in favore dei cittadini emigrati in occasione della loro partecipazione alle elezioni politiche.Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.