Ordinanza n.76 del 1988

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ORDINANZA N.76

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, nn. 1 e 2, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1985 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima Serie speciale, dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione ex art. 668 del codice di procedura civile, il Pretore di Milano, con ordinanza emessa in data 7 maggio 1985, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 395, nn. 1 e 2, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la possibilità della revocazione avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa sulla base della mendace dichiarazione di persistenza della morosità resa dall'intimante;

che il giudice a quo chiarisce in ordinanza di aver ritenuto l'inammissibilità dell'opposizione tardiva per difetto dei presupposti di tale rimedio, pur avendo parte convenuta rinunziato a far valere l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità.

Considerato che dinanzi al giudice rimettente, adito in un giudizio promosso ex art. 668 del codice di procedura civile, la parte convenuta in opposizione aveva rinunziato a far valere il difetto delle condizioni di proponibilità del rimedio processuale;

che in ordinanza si prescinde dall'esame degli effetti di tale rinuncia sul provvedimento opposto, mentre la valutazione in punto inamissibilità dell'azione appare riferita soltanto all'accertamento della <soccombenza virtuale>;

che pertanto la rilevanza della proposta questione, concernente la revocazione, appare del tutto eventuale e subordinata alla sopravvivenza della ordinanza di convalida;

che, conseguentemente, il giudizio di legittimità costituzionale non può essere ammesso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 395, nn. 1 e 2, del codice di procedura civile, sollevata dal Pretore di Milano, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.