Ordinanza n.75 del 1988

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ORDINANZA N.75

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 907 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima Serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione di Tittarelli Fulvio e del l'I.N.P.S., nonche l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del l0 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel procedimento civile diretto al riconoscimento di un trattamento pensionistico più favorevole, iniziato da Tittarelli Fulvio nei confronti dell'I.N.P.S., il Pretore di Roma, sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell'I.N.P.S. ai sensi del combinato disposto degli artt. 444, primo comma, e 5 del codice di procedura civile, constatato che l'attore al momento della proposizione della domanda risiedeva all'estero, con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dell'art. 214d, primo comma, del codice di procedura civile, che, per le cause in materia di assistenza e di previdenza obbligatorie, determina il foro territorialmente competente in riferimento al luogo di residenza dell'attore;

che il giudice a quo osserva come la norma denunziata, dettando un criterio inderogabile di competenza territoriale, ponga l'attore, siccome residente all'estero, nell'impossibilità di adire il giudice italiano a difesa dei propri diritti con conseguente violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, per il quale tutti debbono potere agire in giudizio a tutela dei diritti e degli interessi legittimi, nonchè dell'art. 25, primo comma, il quale impone che siano prefissati i criteri per la competenza in relazione a qualsiasi controversia da instaurarsi davanti al giudice italiano, ed infine dell'art. 3, primo comma, in quanto i cittadini italiani residenti all'estero, in materia previdenziale, sarebbero esclusi dalla tutela giurisdizionale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituite le parti private concludendo l'attore per l'infondatezza e rimettendosi l'I.N.P.S. alla decisione della Corte;

che l'Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata.

Considerato che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza di rimessione, nessuna lesione o limitazione del diritto di difesa deriva dalla norma censurata all'attore in controversie previdenziali che risieda all'estero, in quanto l'attuale sistema processuale (artt. 444, 413, 18 e 19 c.p.c.) consente di individuare il foro competente per territorio anche nell'ipotesi in cui l'attore sia residente all'estero; e tanto per il richiamo operato dall'art. 444 all'art. 413 e da quest'ultimo all'art. 18 del codice di procedura civile, prefigurante in subordine l'ipotesi della competenza del giudice del luogo in cui ha residenza, domicilio e dimora o sede la controparte quando risulti inapplicabile il foro speciale e inderogabile della residenza dell'attore;

che, pertanto, nessuna vanificazione del diritto di difesa (artt. 24 e 25 Cost.) é ravvisabile nella fattispecie in esame; ne alcuna violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), il quale non esclude, come é pacifica giurisprudenza di questa Corte, un trattamento diversificato di situazioni non eguali.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 144 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.