ORDINANZA N.74
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1985 dal Tribunale di Catania - sezione promiscua, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima Serie speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 15 maggio 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione tardiva a convalida di sfratto decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione;
che é intervenuta in giudizio l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata non rilevante o comunque non fondata.
Considerato che il giudice a quo non ha minimamente motivato circa la rilevanza della proposta questione;
che, in ordinanza di rimessione, non risulta neppure svolta la prescritta delibazione in ordine alla non manifesta infondatezza rispetto alla norma costituzionale che si assume violata, che, pertanto, il giudizio di legittimità costituzionale non può essere ammesso.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Catania, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.