ORDINANZA N.72
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 (<Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio>), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1983 dal Giudice conciliatore di Palermo, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n 176 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di una controversia tra una impresa di assicurazioni ed alcuni assicurati, relativa al mancato pagamento di rate di premio per responsabilità civile auto, il Giudice conciliatore di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, dell'art. 4 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 (<Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio>), nella parte in cui prevede la competenza dell'Assessore per l'industria ed il commercio della Regione siciliana ad autorizzare l'esercizio dell'attività assicurativa;
che la società attrice era stata autorizzata all'esercizio del l'attività dall'Assessore per l'industria della Regione siciliana, competenza che a parere del giudice a quo verrebbe a porsi in contrasto con la legge del 24 dicembre 1969, n. 990;
che, inoltre, secondo l'ordinanza di rimessione, nell'ipotesi di sinistro verificatosi fuori dalla Sicilia, il danneggiato da veicolo assicurato con impresa come sopra autorizzata ma che versasse in stato di decozione, non potrebbe rivolgersi al Fondo di garanzia;
che é intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata;
che le medesime conclusioni sono state precisate dalla Regione siciliana, intervenuta nel giudizio dinanzi alla Corte in persona del Presidente della Giunta regionale.
Considerato che il giudice a quo, adito con azione di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per il pagamento di ratei scaduti di assicurazione per R.C.A., non ha minimamente motivato circa la rilevanza della questione, viceversa prospettando la medesima in termini del tutto astratti nonchè in riferimento ad una fattispecie puramente eventuale;
che, pertanto, il giudizio di legittimità costituzionale non può essere ammesso.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 (<Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio>), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.