Ordinanza n. 69 del 1988

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ORDINANZA N.69

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 660 e 663, primo comma, prima ipotesi, e 668 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1982 dal Pretore di Torino, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di convalida di sfratto per morosità il Pretore di Torino, con ordinanza emessa l'11 luglio 1982, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 660, 663, primo comma, prima ipotesi, e 668 del codice di procedura civile;

che il giudice a quo lamenta:

1) l'equiparazione degli effetti della mancata comparizione dell'intimato-cui viene attribuito valore confessorio - alla dichiarazione di non-opposizione;

2) l'omessa previsione dell'obbligo di indicare in atto di citazione le conseguenze di tale mancata comparizione;

3) l'esonero, per l'attore, della prova dei fatti costitutivi della domanda con la connessa impossibilita per il giudice di richiedere che l'attore medesimo provveda a tale prova, nonchè di valersi dei propri poteri istruttori, ovvero di apprezzare la gravita del dedotto inadempimento;

4) l'imposizione all'intimato di un comportamento attivo che trasformerebbe il diritto di difesa in obbligo a contraddire;

5) l'esclusione dell'appello, nonchè della revocazione avverso l'ordinanza di convalida, definita come provvedimento inadeguato e non motivabile, terminativo, di un procedimento del tutto privo di cognizione.

Considerato che la Corte ha già dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile, sollevate in relazione agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione (sentt. nn. 89/1972, 171/1974 e 94/1979);

che il giudice a quo non prospetta argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, sottoponendo viceversa a critica le motivazioni svolte dalla Corte e richiedendo un riesame del contenuto delle citate decisioni;

che la questione concernente la lamentata carenza dell'art. 660 del codice di procedura civile, in ordine alla mancata previsione di un obbligo d'indicare in citazione le conseguenze della mancata comparizione, non e risolvibile se non tramite una pronuncia additiva, creatrice di un testo normativo suscettibile di molteplici, possibili, formulazioni quale può risultare esclusivamente dall'attività legislativa;

che analogo discorso va riferito al dedotto difetto di motivazione nonchè all'<inadeguatezza> dello strumento processuale dell'ordinanza, dal legislatore prescelta quale provvedimento terminativo del procedimento di convalida;

che le questioni relative al regime delle impugnazioni della predetta ordinanza non sono rilevanti nel giudizio in corso dinanzi al giudice rimettente, in cui non viene in evidenza alcun profilo attuale di gravame (ord. 80/1979).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 660 e 663, comma primo, e 668 del codice di procedura civile, sollevate, dal Pretore di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe, in relazione agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.