ORDINANZA N.64
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 724, secondo comma, e 751 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1980 dal Tribunale di Pinerolo, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1981.
Visti gli atti di costituzione di Caroni Marcella e di Cravetto Vittorio e Alessandro;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile per divisione ereditaria vertente tra Portis Giuliana e Cravetto Vittorio ed altri, il Tribunale di Pinerolo, su eccezione di una delle parti, ha sollevato, con ordinanza emessa il 26 settembre 1980, questione di legittimità costituzionale degli artt. 724, secondo comma, e 751 del codice civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, rilevando che tali norme, prendendo come criterio di riferimento il principio nominalistico, rapportato al momento dell'apertura della successione, sia ai fini della determinazione delle somme da conferire alla massa ereditaria nel caso di collazione di denaro e sia ai fini della determinazione delle somme da imputare alla quota ereditaria nel caso di debiti dell'erede verso il defunto e verso i coeredi in dipendenza della gestione dell'eredità, determinano una ingiustificata disparità di trattamento tra eredi che sono debitori di denaro verso la massa ereditaria ed eredi beneficiati con immobili, risolventesi in danno di questi ultimi in misura tanto maggiore quanto più remota sia stata la donazione di denaro o la nascita del debito di denaro in capo all'erede;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private, nelle memorie di costituzione, hanno, rispettivamente, concluso chiedendo la declaratoria d'illegittimità delle norme in esame ovvero di infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 107 del 1981 ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 751 del codice civile, e, prendendo in esame il trattamento differenziato della collazione di denaro rispetto alla collazione di beni immobili e gli effetti della svalutazione monetaria rispetto ai due tipi di imputazione, ha escluso che il principio nominalistico, come parametro di riferimento per la collazione di denaro, comporti violazione, per difformità di trattamento, del dettato costituzionale;
che l'odierna ordinanza di rimessione ripropone, per argomenti, profili e parametro una questione analoga a quella già presa in esame con la citata sentenza n. 107 del 1981, coinvolgendo, oltre all'art. 751 del codice civile, anche l'art. 724, secondo comma, dello stesso codice, che sottintende anch'esso l'applicazione del principio nominalistico;
che, pertanto, non ravvisandosi argomentazioni o motivi nuovi rispetto a quelli a suo tempo presi in esame, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 724, secondo comma, e 751 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 21 Gennaio 1988.