ORDINANZA N.61
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1980 dalla Corte d'appello di Roma, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 dell'anno 1981.
Visto l'atto di costituzione della IMMOBILIARE FAMICA S.p.A. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 maggio 1980, la Corte d'appello di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile-i quali, nel caso di testi contrattuali predisposti da una delle parti ovvero contenuti in moduli o formulari, prevedono l'inefficacia delle clausole vessatorie od eccessivamente onerose non specificamente approvate per iscritto dall'altro contraente - ipotizzandone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ove <interpretati nel senso della loro inapplicabilità ai contratti stipulati dalla pubblica Amministrazione>;
che dinanzi a questa Corte si é costituita la parte attrice del giudizio a quo ed é intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che venga dichiarata non fondata la questione.
Considerato che, nell'esegesi delle norme impugnate, la giurisprudenza della Corte regolatrice (superando il proprio iniziale contrario indirizzo) si é da tempo orientata nel ritenerne viceversa l'applicabilità <anche con riguardo ai contratti stipulati dalla P.A.>, in quanto, per principio, soggetta alle norme del codice civile <quando utilizza gli schemi del diritto privato facendo uso della sua capacita privatistica che ha in comune con qualsiasi altro soggetto> (così, per tutte, Cass. 1984, n. 4832);
che, pertanto, le suddette disposizioni già vivono nell'ordinamento con l'identico contenuto e portata che si vorrebbe raggiungere per via di reductio ad legitimitatem, sicchè la questione proposta é manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 21 Gennaio 1988.