ORDINANZA N.60
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1595 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1980 dal Tribunale di Asti, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 dell'anno 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il locatore aveva richiesto al cessionario di azienda il rilascio di un immobile in virtù di sentenza ottenuta nei confronti del conduttore-cedente, il Tribunale di Asti ha sollevato, con ordinanza emessa il 30 aprile 1980, in relazione all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1595 del codice civile, nella parte in cui prevede che la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore abbia effetto anche contro il subconduttore, cui e assimilabile il cessionario;
che é intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
Considerato che l'art. 1595 del codice civile costituisce applicazione del generale principio resoluto iure dantis resol vitur et ius accipientis, dal quale consegue l'impossibilita per il subconduttore di far valere verso il locatore un autonomo diritto;
che nel giudizio di risoluzione tra locatore e conduttore l'avente causa di quest'ultimo vanta esclusivamente un interesse volto ad evitare il pregiudizio che gli deriverebbe dalla risoluzione di un rapporto del quale non e, peraltro, parte;
che, quindi, la partecipazione soltanto eventuale del sub conduttore a detto giudizio non vulnera l'art. 24 della Costituzione, anche in considerazione della tutela in ogni caso garantitagli dalla norma nei confronti del sublocatore ed ulteriormente rafforzata dagli obblighi a carico di quest'ultimo posti dall'art. 5 della legge 27 gennaio 1963, n. 19 (<Tutela giuridica dell'avviamento commerciale>), per l'ipotesi di cessione del contratto o di sublocazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1595 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.