Ordinanza n. 59 del 1988

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ORDINANZA N.59

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2601 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1980 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'anno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che la società distributrice di un prodotto che avrebbe dovuto favorire le diete dimagranti, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano gli autori di alcuni articoli giornalistici ritenuti diffamatori, nonchè i responsabili dei relativi organi di stampa, richiedendo l'inibitoria ed il risarcimento dei danni;

che nel corso del procedimento ha spiegato intervento volontario la libera associazione denominata <Comitato Difesa Consumatori>, la quale ha richiesto nei confronti della società attrice l'inibitoria della vendita del prodotto e la pubblicazione della sentenza;

che il Tribunale adito ha sollevato, con ordinanza emessa il 7 febbraio 1980, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2601 del codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, consentendo la tutela giurisdizionale esclusivamente avverso gli atti di concorrenza sleale che pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, esclude la legittimazione ad agire di altre categorie organizzate, quali ad esempio quelle di tutela del consumatore;

che é intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

Considerato che la norma denunziata si colloca nell'ambito della disciplina della concorrenza sleale e pertanto la ratio della stessa va individuata nell'esigenza di apprestare una specifica tutela rispetto al compimento degli atti di cui all'art. 2598 del codice civile;

che, in particolare, la giurisprudenza della Corte di cassazione, ha affermato il persistente vigore della norma anche in seguito al venir meno dell'ordinamento corporativo, essendosi trasferito dal piano pubblicistico, caratteristico di quel sistema, a quello privatistico l'interesse protetto-quello cioé di associazioni imprenditoriali-all'eliminazione di fattispecie lesive della categoria rappresentata;

che, conseguentemente, non appare neppur ipotizzabile il confronto con enti od associazioni che abbiano finalità istituzionali diverse dal potenziamento del commercio di un determinato prodotto e che fanno quindi valere interessi del tutto estranei alla correttezza dei rapporti economici di mercato;

che pertanto compete al legislatore e non già al giudice delle leggi di apprestare, per il consumatore, adeguati strumenti di salvaguardia, attualmente limitati alla tutela penale (cfr. art. 444 c.p.), prevedendo e le forme e l'ambito di azioni specifiche, sul modello di quelle contemplate dalle legislazioni tedesca e svizzera in favore delle associazioni dei consumatori.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2601 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 21 Gennaio 1988.