Ordinanza n. 56 del 1988

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ORDINANZA N.56

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali), in relazione agli artt. 6, 7 e 8 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa e stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale <<della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635>-Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali-nella parte in cui risultano sottoposti ad imposta proporzionale ipotecaria e catastale i trasferimenti immobiliari fatti ai Comuni a titolo gratuito con <evidente diversità e disparità di trattamento rispetto a medesimi atti ma a titolo oneroso> (soggetti alle suddette imposte in misura fissa), per contrasto con gli artt. 3, 70 e 76 Cost. in relazione agli artt. 6, 7 e 8 l. 9 ottobre 1971 n. 825 ove si stabilisce <l'esenzione da imposta nelle successioni e donazioni o altre liberalità per gli atti fra vivi a favore dello Stato, delle regioni, province e comuni> nonchè <lo stesso principio per gli atti a titolo oneroso e per gli stessi soggetti>;

che é intervenuto in giudizio, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che quanto alla dedotta disparità di trattamento cui sarebbero soggetti da un lato i trasferimenti di immobili a titolo gratuito in favore dei Comuni (per i quali si applicano imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale), dall'altro medesimi atti a titolo oneroso (per i quali le suddette imposte sono dedotte in misura fissa), va rilevata l'evidente non omogeneità dei termini di raffronto, apparendo nient'affatto irrazionale accordare un maggior beneficio (imposta fissa) allorchè l'acquisto dell'immobile gravi totalmente sul pubblico bilancio; diversamente prevedendosi (imposta proporzionale) quando al trasferimento dell'immobile in favore del Comune non corrisponda invece alcun esborso a carico dello stesso;

che, ancora, con riferimento all'assunto contrasto con la legge di delega (n. 825 del 1971) questa prevede esenzione d'imposta, per successioni e donazioni, in favore dello Stato, delle regioni, province e comuni, nulla disponendo, invece, con riguardo specifico alle imposte ipotecarie e catastali per atti a titolo gratuito; talchè non si ravvisa alcuna violazione degli artt. 70 e 76 Cost.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635-Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali - sollevata, con riferimento agli artt. 3, 70 e 76 Cost. in relazione agli artt. 6, 7 e 8 l.9 ottobre 1971 n. 825, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 21 Gennaio 1988.