ORDINANZA N.53
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Incremento di valore degli immobili) e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 dicembre 1980 (pervenuta il 20 giugno 1983) dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova e stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale <dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella parte in cui, tra loro combinandosi ed integrandosi, escludono la potestà del comune destinatario del gettito dell'imposta INVIM di ricorrere in giudizio davanti alle commissioni tributarie a tutela del proprio interesse legittimo alla correttezza del procedimento di accertamento dell'imposta compiuto dall'ufficio del registro>, per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost.; che e intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.
Considerato che il Collegio a quo, dopo aver premesso che <gli eventuali vizi> deducibili in sede giurisdizionale <possono essere di due tipi: di legittimità e di merito>, osserva che <nel caso in esame e chiaramente denunciato un vizio del secondo tipo, perchè la procedura e stata formalmente corretta>, trattandosi, in fattispecie, di mere rettificazioni di valore, a seguito della relativa stima effettuata dall'UTE; che pertanto la questione - non attenendo alla tutela di un interesse legittimo-é priva di rilevanza e va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 21 Gennaio 1988.