Ordinanza n. 47 del 1988

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ORDINANZA N.47

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con ordinanze emesse il 15 giugno 1982 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Salerno, e il 15 giugno 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Enna, iscritte rispettivamente ai nn. 71 e 858 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983 e n. 67 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Paravia Vittorio ed avente ad oggetto la determinazione del reddito di lavoro autonomo, derivante dall'ufficio di presidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni e relativo all'irpef per l'anno 1977, la Commissione tributaria di secondo grado di Salerno con ordinanza del 15 giugno 1982 (reg. ord. n. 71 del 1983) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto comma, d.P.R. 23 settembre 1973 n. 597; precisamente la Commissione si riferiva alla parte della norma che non escludeva dai redditi di lavoro autonomo di cui al precedente art. 49, lett. a (ossia dai redditi diversi da quelli provenienti da arti e professioni e da quelli fondiari e di impresa), le spese per viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale;

che la Commissione rilevava la non applicabilità del sopravvenuto d.P.R. 22 dicembre 1981 n. 856, il cui art. 1 permetteva la suddetta esclusione ma il cui art. 2 ne disponeva l'efficacia dal 1° gennaio 1982 (la disposizione dell'art. 1 é stata poi recepita nell'art. 50, ottavo comma, del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917);

che essa osservava inoltre che la determinazione del reddito in questione con una sola riduzione forfettaria del dieci per cento, e con la conseguente impossibilita di dedurre le maggiori spese effettivamente sostenute, sembrava determinare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri redditi di lavoro autonomo, e quindi una violazione dei principi di eguaglianza nonchè di proporzione dei tributi alla reale capacita contributiva dei cittadini; che analoga questione veniva sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Enna, la quale con ordinanza del 15 giugno 1979 (reg. ord. n. 858 del 1983), emessa in causa Lo Manto Giuseppe, percettore di compensi da un consorzio di bonifica, denunciava anche il contrasto della norma impugnata con l'art. 2 n. 18 della legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971 n. 825-la quale permetteva bensì per la determinazione del reddito proveniente da imprese minori, arti o professioni, ma non consentiva che queste si risolvessero in un danno per il contribuente - e quindi con l'art. 76 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in entrambe le cause, chiedeva che le questioni fossero dichiarate non fondate: Considerato che per l'identità delle questioni sollevate i giudizi debbono essere riuniti;

che la manifesta diversità dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa, svolti senza vincolo di subordinazione e senza impiego di mezzi organizzati (art. 49, secondo comma, lett. a d.P.R. n. 597 del 1973, ed ora art. 49, secondo comma, lett. a, d.P.R. n. 917 del 1986) rispetto agli altri redditi di lavoro autonomo, e in particolare la diversa entità di costi di organizzazione, rivelano come non irragionevole la scelta del legislatore, che, ai fini dell'irpef, ha differenziato i modi di determinazione dei redditi stessi, talora ricorrendo a deduzioni forfettarie fondate su indici di verosomiglianza, ciò che dimostra anche la non contrarietà della stessa scelta agli intenti del legislatore delegante; che la modificazione della norma impugnata con il cit. art. 1 d.P.R. n. 856 del 1981, se dimostra la volontà del legislatore medesimo di migliorare la norma attualmente impugnata, non basta tuttavia a rivelarne il contrasto con principi della Costituzione, le cui disposizioni non escludono la pluralità delle possibili scelte, e quindi gli eventuali interventi migliorativi, del legislatore ordinario (v. sent. n. 252 del 1983);

che in conclusione é manifesta l'assenza di ogni violazione dei sopra citati artt. 3, 53 e 76 Cost.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Salerno e di primo grado di Enna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 21 Gennaio 1988.