ORDINANZA N.46
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 184 bis t.u 29 gennaio 1958 n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1980 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Teramo, iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 dell'anno 198l.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Angeloni Marco ed avente ad oggetto il pagamento della maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 184 bis del testo unico delle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, la Commissione tributaria di secondo grado di Teramo con ordinanza del 4 aprile 1980 (reg. ord. n. 776 del 1980) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 184 bis; che la Commissione riteneva applicabile la maggiorazione d'imposta del 2,50 per cento semestrale, prevista in detto articolo, solo nel caso in cui la dichiarazione del contribuente avesse indicato un imponibile inferiore di almeno un quarto a quello definitivamente accertato: ossia soltanto nel caso di <infedele dichiarazione>, così come definita nell'art. 245 stesso d.P.R. agli effetti della sanzione della soprattassa ivi prevista;
che la ritenuta esclusione della maggiorazione d'imposta ex art. 184 bis cit. per i contribuenti che avessero reso una dichiarazione infedele non eccedente la misura del quarto sembrava al collegio rimettente favorire ingiustificatamente i medesimi: da ciò il dubbio di contrasto della norma impugnata con i principi di eguaglianza e di capacita contributiva;
che la Presidenza del Consiglio del ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione.
Considerato che la questione appare manifestamente infondata, difettando il suo stesso presupposto, ossia la non applicabilità della maggiorazione d'imposta per le dichiarazioni la cui infedeltà non superi il quarto dell'imponibile, così come previsto per la soprattassa di cui all'art. 245 cit.: la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene infatti che l'infedele dichiarazione di cui al ricordato art.l84 bis non coincide con quella dell'art. 245 e che la maggiorazione di imposta secondo lo stesso art. 184 bis e dovuta in ogni caso di denuncia non rispondente al vero.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 184 bis d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Teramo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 21 Gennaio 1988.