Sentenza n.43 del 1988

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SENTENZA N.43

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731 (<Norme sulle comunità israelitiche e sulla unione delle comunità medesime>), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1980 dalla Corte d'appello di Firenze, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Considerato in diritto

l.-Oggetto della questione di legittimità costituzionale sottoposta all'esame della Corte e l'art. 9 del r.d. 24 settembre 1931, n. 1279, il quale prevede i requisiti per l'eleggibilità dei componenti dei consigli delle Comunità israelitiche.

Ad avviso del giudice a quo la norma denunciata é in contrasto con l'art. 8, secondo comma, Cost., il quale sancisce il diritto delle confessioni religiose ad organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

2. - La questione é fondata.

Come e stato rilevato in dottrina, al riconoscimento da parte dell'art. 8, secondo comma, Cost., della capacita delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, di dotarsi di propri statuti, corrisponde l'abbandono da parte dello Stato della pretesa di fissarne direttamente per legge i contenuti.

Con questa autonomia istituzionale, che esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell'emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose, e in contrasto la norma denunciata. Questa, difatti, con lo stabilire i requisiti per l'eleggibilità alla carica di componente dei consigli delle Comunità israelitiche (requisiti che, peraltro, sono indicati attualmente in modo diverso dall'art. 3 della delibera del 28-29 aprile 1968 adottata dal Congresso straordinario delle Comunità israelitiche italiane) condiziona e limita il diritto riconosciuto alle confessioni religiose dall'art. 8 Cost. di darsi i propri statuti, purchè <non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano>. Questa espressione si può intendere riferita difatti solo ai principi fondamentali dell'ordinamento stesso e non anche a specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative, come quella rispetto alla quale é stata sollevata la questione in esame.

3. - Sostiene l'Avvocatura Generale dello Stato che la norma denunciata avrebbe carattere suppletivo e quindi cederebbe di fronte a disposizioni statutarie che dovessero disporre in modo diverso, onde la questione sarebbe in parte infondata e in parte irrilevante.

L'assunto non può essere condiviso perche l'art. 9 del R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731, per l'epoca in cui fu emanato, per il contesto normativo nel quale e collocato e per la sua formulazione testuale, ha un chiaro significato cogente, prevalendo, ove non ne venisse dichiarata l'incostituzionalità, sugli statuti emanati dagli organismi delle confessioni religiose che risultassero in contrasto con essa.

E' proprio il caso che ha dato luogo al giudizio a quo indicativo di questa evenienza, perchè, appunto facendo riferimento alla norma censurata il Prefetto di Firenze ha dichiarato l'ineleggibilità di alcuni componenti del consiglio di una Comunità israelitica, il che dimostra come la vigenza della norma sia tuttora limitativa di quella potestà statutaria ampiamente riconosciuta alle confessioni religiose dall'art. 8, secondo comma, Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 del R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731, (<Norme sulle comunità israelitiche e sulla unione delle comunità medesime>).

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.