ORDINANZA N.41
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1985 dal Pretore di Palma di Montechiaro, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima Serie speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 novembre 1985, il Pretore di Palma di Montechiaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione;
che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata, non includendo tra le persone processualmente incapaci, che non hanno il libero esercizio dei loro diritti, gli infermi di mente non interdetti nè inabilitati nè muniti di tutore provvisorio, da un lato creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli incapaci legali e gli incapaci naturali, sprovvisti di tutore provvisorio, e dall'altro vulnererebbe il diritto di difesa dell'incapace naturale consentendo la prosecuzione del processo fino alla res iudicata anche nei confronti dell'incapace naturale convenuto in giudizio e rimasto contumace;
che, é intervenuta l'Avvocatura dello Stato concludendo per l'infondatezza della prospettata questione.
Considerato che qualsiasi limitazione della capacita processuale per gli incapaci naturali si giustifica solo nei casi in cui l'infermità mentale sia tale da poter dare luogo ad un procedimento di interdizione o di inabilitazione;
che, per l'interdicendo e l'inabilitando il nostro ordinamento già prevede le figure del tutore provvisorio e del curatore provvisorio la nomina dei quali presuppone, come unica formalità necessaria, l'esame dell'infermo di mente il cui compimento appare indispensabile per legittimare una qualsiasi limitazione del libero esercizio dei diritti; che, conseguentemente, la norma impugnata non crea alcuna disparità di trattamento tra gli incapaci legali e gli incapaci naturali trattandosi di situazioni fra loro diverse che, pertanto, richiedono una differente disciplina;
che, d'altra parte, non si ravvisa alcun contrasto tra la norma impugnata ed il diritto di difesa degli infermi di mente garantito proprio dalla mancata estensione dell'incapacità processuale al di fuori della disciplina dell'interdizione e del l'inabilitazione; che, per le suesposte considerazioni, la questione si appalesa manifestamente non fondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dal Pretore di Palma di Montechiaro con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.