Ordinanza n.40 del 1988

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ORDINANZA N.40

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63, primo comma, delle Disposizioni di attuazione del codice civile, pro mosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1985 dal Giudice conciliatore di Foligno, iscritta al n. 841 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima Serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Giudice conciliatore di Foligno, con ordinanza emessa il 14 ottobre 1985 (R.O. n. 841 del 1985), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 63, primo comma, delle Disposizioni di attuazione del codice civile;

che la norma censurata stabilisce che l'amministratore del condominio può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, per la riscossione dei contributi dovuti dai singoli condomini in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea;

che, a parere del giudice rimettente, la disposizione suddetta contrasterebbe con il principio di eguaglianza in quanto la facolta riconosciuta all'amministratore di condominio di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, da un lato, potrebbe essere in concreto esercitata solo in alcuni condomini e non in altri, oppure-all'interno dello stesso condominio - solo nei confronti di alcuni dei condomini inadempienti e, dall'altro lato, determinerebbe un trattamento deteriore dei condomini inadempienti rispetto ad altre categorie di debitori inadempienti;

che, sempre secondo il giudice a quo, la norma impugnata violerebbe il diritto di azione, garantito dall'art. 24 della Costituzione, e perpetuerebbe la regola del solve et repete, già espunta dall'ordinamento, poichè, una volta approvato dal l'assemblea il riparto delle spese, il condomino sarebbe costretto a pagare ed ogni sua eventuale opposizione non avrebbe alcuna efficacia; che e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione - ove non ritenuta inammissibile - sia dichiarata non fondata.

Considerato che l'ordinanza di rinvio, nell'ipotizzare il contrasto dell'art. 63, primo comma, delle Disposizioni di attuazione del codice civile con il principio di eguaglianza, prende in considerazione situazioni non direttamente scaturenti dalla norma in questione-che a tutti gli amministratori condominiali offre la medesima facoltà, utilizzabile, con identiche caratteristiche, nei confronti della generalità dei con domini -ma si riferisce, invece, a fattispecie che possono derivare dalla mutevole condotta degli amministratori, contro la quale, ove essa assuma i caratteri della colpevole negligenza, ogni condomino dispone dei rimedi offerti dalla legislazione ordinaria;

che la previsione di un mezzo di riscossione coattivo rapido ed incisivo per le spese comuni dei condominii rappresenta una risposta razionale rispetto alle peculiari esigenze dell'amministrazione condominiale, nella quale e necessario che l'amministratore possa tempestivamente disporre dei fondi destinati alle spese comuni (ripartite con delibera dell'assemblea condominiale);

che la disposizione impugnata non ha l'effetto di rendere inammissibile l'opposizione proposta dal condomino che non abbia ancora provveduto al pagamento della quota condominiale e pertanto non si traduce in negazione o in indebito condizionamento del diritto del singolo condomino di agire in giudizio per contestare l'an o il quantum delle spese condominiali;

che per le suesposte ragioni la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, primo comma, delle Disposizioni di attuazione del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Foligno con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.