ORDINANZA N.35
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1983 dal Pretore di Taranto, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 marzo 1983 il Pretore di Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede alcun rimedio contro la decisione del Capo dell'Ufficio in tema di astensione ne determina la forma di tale provvedimento;
che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata da un lato creerebbe una disparità di trattamento tra il magistrato, cui sia stata negata la richiesta autorizzazione ad astenersi, il quale deve soggiacere a tale diniego e gli altri cittadini che godono <di tre gradi di giudizio> e d'altro canto, non determinando la forma che deve rivestire la decisione del Capo dell'Ufficio, consentirebbe anche l'adozione di un provvedimento immotivato;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta, ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della prospettata questione.
Considerato che, con la proposizione dell'istanza di astensione, si da luogo ad un procedimento del tutto distinto dal giudizio in relazione al quale l'istanza stessa e stata formulata;
che, in particolare, il conseguente provvedimento del Capo dell'Ufficio riveste un carattere meramente ordinatorio in quanto espressione della facoltà di distribuzione del lavoro e, più in generale, della potestà direttiva;
che va pertanto esclusa la natura giurisdizionale dell'anzidetto procedimento a quo e non può quindi essere ammesso il giudizio di legittimità costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Taranto con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.