ORDINANZA N.34
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 636, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1980 dal Pretore di Pinerolo, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 130 dell'anno 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Pretore di Pinerolo, adito con ricorso per ingiunzione da un avvocato per il pagamento di una parcella corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, ha sollevato, con ordinanza del 17 novembre 1980, questione di legittimità costituzionale dell'art. 636, secondo comma, del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, stabilendo carattere vincolante per il giudice del parere espresso dall'associazione professionale circa la congruità della parcella presentata dal professionista: a) creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la fattispecie da essa regolata e tutti gli altri casi di ricorso per ingiunzione in cui il giudice e libero di valutare il fondamento della domanda; b) violerebbe il diritto di difesa del destinatario dell'ingiunzione costringendolo ad affrontare il giudizio di opposizione; c) riserverebbe al parere dell'associazione professionale un trattamento privilegiato rispetto agli altri atti amministrativi quanto al relativo potere di disapplicazione del giudice ordinario;
che é intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione.
Considerato che con sentenza del 2 maggio 1984, n. 137, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 648, secondo comma, 633, primo comma, n. 3, e 636 del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che le argomentazioni addotte nell'ordinanza di rimessione non inducono a discostarsi da tale pronuncia la quale, benchè si riferisse principalmente alla categoria professionale dei medici, tuttavia adduceva motivazioni riferibili anche alle altre categorie di professionisti ed, in particolare, agli avvocati;
che, d'altra parte, la norma impugnata appare perfettamente coerente con l'art. 113 della Costituzione in quanto dall'interpretazione ad essa data da questa Corte nella citata sentenza si desume che al giudice ordinario e, comunque, garantita la possibilità di rilevare l'eventuale illegittimità del parere della associazione professionale;
che, in conclusione, la questione si appalesa manifestamente non fondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 636, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata dal Pretore di Pinerolo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.