ORDINANZA N.32
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68, quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (<Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo>), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1982 dalla Corte dei Conti-Sezione III giurisdizionale -, iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, con ordinanza 3 novembre 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 77 Cost., dell'art. 68, quarto comma, del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748 (<Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo>), nella parte in cui dispone la non cumulabilità dei benefici da esso previsti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato trasferito alle Regioni, con quelli stabiliti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336 a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici aventi qualifica di ex combattenti ed assimilati;
che nel giudizio davanti a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che a norma dell'art. 1 del D.L. 8 luglio 1974, n. 261 (conv. nella l. 14 agosto 1974, n. 355) il personale che ha titolo a fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della l. 24 maggio 1970, n. 336 <deve presentare la domanda all'Amministrazione o all'ente di appartenenza, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione>;
che dall'ordinanza di rimessione risulta che il ricorrente non ha presentato tale domanda;
che pertanto-costituendo la sua tempestiva proposizione presupposto inderogabile per l'attribuzione dei benefici in oggetto cosicchè, in mancanza, essi non potrebbero in alcun modo più essere concessi al ricorrente-la decisione della questione legittimità costituzionale sollevata si appalesa manifestamente irrilevante.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, quarto comma del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 77 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.