Ordinanza n.31 del 1988

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ORDINANZA N.31

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (<Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata>) e dell'art. 42 della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (<Tutela e uso del suolo>), promossi con ordinanze emesse il 1 giugno 1981 (n. 3 ordinanze) e il 18 gennaio 1984 dal T.A.R. per il Piemonte, iscritte rispettivamente ai nn. 798, 799 e 800 del registro ordinanze 1981 e al n. 558 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 96 dell'anno 1982 e n. 287 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione del Comune di Torino e di Casana Arturo ed altri nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Piemonte;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il T.A.R. Piemonte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 42 della legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, nella parte in cui non prevedono la possibilità di una realizzazione spontanea delle finalità del piano per gli insediamenti produttivi da parte dei proprietari delle aree assoggettate al piano stesso;

che nel giudizio é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha concluso per la non fondatezza della questione, e si e costituito il Comune di Torino, il quale ha concluso per l'irrilevanza e per l'infondatezza della questione medesima;

considerato che l'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel disporre la redazione, in conformità delle apposite norme regionali, di programmi pluriennali che delimitino le aree e le zone, anche incluse in piani particolareggiati, nelle quali siano da realizzare le previsioni di piano e le relative urbanizzazioni, dispone che <qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanze di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge>;

che, in osservanza della previsione contenuta nella legge statale, la legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56:

a) include tra gli strumenti urbanistici esecutivi i piani di cui all'art. 27 impugnato (art. 32);

b) ribadisce l'obbligo dei Comuni di adottare un programma pluriennale di attuazione delle previsioni del piano regolatore generale per le aree e le zone, comprese o meno in strumenti urbanistici esecutivi (art. 33);

c) demanda ad apposita delibera comunale, da emanarsi <previa consultazione degli enti pubblici, delle aziende e dei privati interessati>, l'adozione del programma di attuazione (art. 37);

d) conferisce al Comune, in sede di attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi e dallo stesso programma di cui all'art. 33, la facoltà di delimitare con propria delibera <comparti di intervento>, facendo quindi obbligo al Sindaco di notificare ai proprietari delle aree ricadenti nel comparto uno schema di convenzione per la realizzazione degli interventi previsti e stabilendo quindi che, decorso inutilmente il termine assegnato con la notifica per la stipulazione della convenzione, il Comune procede all'espropriazione degli immobili (art. 46);

che pertanto sono rinvenibili nell'ordinamento previsioni dirette a favorire la collaborazione dei proprietari degli immobili e comunque a non limitare i loro diritti al di la di ciò che é strettamente indispensabile al perseguimento di finalità di interesse generale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi innanzi la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e dell'art. 42 della legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (<Tutela e uso del suolo>), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.