Ordinanza n.28 del 1988

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ORDINANZA N.28

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, punti 1 e 1 bis, della tabella All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Rovereto, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza in data 19 luglio 1984, la Commissione Tributaria di primo grado di Rovereto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a) nn. 1 e 1 bis, della Tariffa All. A. (parte prima) al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non sono previste, per i conferimenti di immobili in società, le stesse riduzioni d'imposta disposte per i trasferimenti immobiliari (che avvengono nel quinquennio).

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che il conferimento in società é atto necessariamente diretto all'esercizio in comune di una attività economica;

che, trattandosi di agevolazioni fiscali, compete alla insindacabile discrezionalità del legislatore determinare quali attività-sotto il profilo dei loro presupposti-vadano o meno favorite e quindi incentivate;

che pertanto la questione, nei termini sopra prospettati, é manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a), nn. 1 e 1 bis, della Tariffa All. A (parte prima) al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Rovereto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.