Ordinanza n.27 del 1988

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ORDINANZA N.27

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 18 marzo 1976, n. 46 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976 n. 249, promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1984 dal Tribunale di Lucca, iscritta al n. 1246 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 settembre 1984, il Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 18 marzo 1976 n. 46 convertito in l. 10 maggio 1976 n. 249, la dove non e prevista la definizione in via amministrativa per i reati commessi in violazione della legge stessa puniti con la sanzione della multa;

che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che l'eventuale accoglimento della censura, trattandosi di violazione di norme finanziarie punibili con la multa, implicherebbe - giusta quanto rilevato nell'atto d'intervento-scelte discrezionali nei termini e modi di definizione di competenza del legislatore; che la questione si presenta, pertanto, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.l. 18 marzo 1976 n. 46 (Misure urgenti in materia tributaria) convertito in l. 10 maggio 1976 n. 249, sollevata da Tribunale di Lucca, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.