Ordinanza n.25 del 1988

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ORDINANZA N.25

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro), nel testo anteriore alla novella introdotta dal d.l. 2 ottobre 1981, n. 546 nella legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Macerata, iscritta al n. 888 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 aprile 1984 la Commissione Tributaria di primo grado di Macerata, su ricorso proposto da Lignini Agostino contro

l'Ufficio del Registro di Macerata, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della l. 23 dicembre 1977 n. 952-Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico - prevedente, per l'omissione della richiesta entro il termine di legge delle formalità di cui al precedente art. 1, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 67 d.P.R. n. 634 del 1972 (Disciplina dell'imposta di registro);

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Considerato che l'applicazione di una sanzione amministrativa, effettuata mediante il rinvio a quanto previsto per più generale fattispecie assimilabile, non si prospetta tale da impingere a violazione dell'art. 3 Cost.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n.87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della l. 23 dicembre 1977 n. 952-Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico-sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata, in relazione all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.