ORDINANZA N.25
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro), nel testo anteriore alla novella introdotta dal d.l. 2 ottobre 1981, n. 546 nella legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Macerata, iscritta al n. 888 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 aprile 1984 la Commissione Tributaria di primo grado di Macerata, su ricorso proposto da Lignini Agostino contro
l'Ufficio del Registro di Macerata, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della l. 23 dicembre 1977 n. 952-Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico - prevedente, per l'omissione della richiesta entro il termine di legge delle formalità di cui al precedente art. 1, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 67 d.P.R. n. 634 del 1972 (Disciplina dell'imposta di registro);
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Considerato che l'applicazione di una sanzione amministrativa, effettuata mediante il rinvio a quanto previsto per più generale fattispecie assimilabile, non si prospetta tale da impingere a violazione dell'art. 3 Cost.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n.87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della l. 23 dicembre 1977 n. 952-Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico-sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata, in relazione all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.