Ordinanza n.24 del 1988

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ORDINANZA N.24

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Genova, iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1979, la Commissione tributaria di primo grado di Genova, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), <nella parte in cui prevede che l'imposta (sulle successioni) si applica anche nel caso di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente>;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato, intanto, che la l. 9 ottobre 1971 n. 825 nel conferire al Governo delega per la revisione del regime tributario delle successioni e donazioni non ha inteso con la formula usata-n. 1 dell'art. 8-far ampio riferimento all'istituto ereditario cui applicarsi l'imposta, con riguardo evidente, cioé, anche ai presupposti della imposizione, quali già previsti dall'art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270;

che sussiste d'altra parte, ai fini tributari, sostanziale equiparabilità tra l'immissione nel possesso dei beni dell'assente e la successione a causa di morte, poichè gli immessi nel possesso temporaneo acquistano il godimento sui beni dell'assente, mentre in caso di ritorno dello scomparso e accordato il rimborso dell'imposta già riscossa (d.P.R. n. 637 cit.: art. 47, primo comma, n. 2);

Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.