ORDINANZA N.23
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis della legge 30 aprile 1976 n. 159 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), introdotto con l'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, promossi con n. 5 ordinanze emesse il 6 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Genova, iscritte ai nn. 313, 419, 420, 421 e 433 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 239, 288 e 301 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che, con cinque ordinanze di identico contenuto del 6 novembre 1981, (R.O. n. 313, 419, 420, 421, 433 del 1983), la Commissione tributaria di primo grado di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis della legge 30 aprile 1976 n. 159 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), introdotto con l'art. 3 della l. 8 ottobre 1976 n. 689, <nella parte in cui prevede che gli atti ivi considerati scontino le normali imposte di trasferimento>;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che l'ordinanza dubita della idoneità degli atti, posti in essere ai sensi del citato art. 2 bis della legge n. 159 del 1976, a rivelare quella capacita contributiva che é propria degli atti di trasferimento derivanti da libera determinazione, risolvendosi - come si assume, invece, per la fattispecie dedotta - in mera ricognizione della personale titolarità del bene, rispetto a precedenti atti;
che tuttavia l'atto di cessione di cui alla norma in esame si configura, comunque, quale atto di trasferimento, soggetto come tale alle tassazioni di legge, quale che possa essere stata la natura di quanto in precedenza posto in essere;
che pertanto la questione é manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis della l. 30 aprile 1976 n. 159 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), introdotto con l'art. 3 della l. 8 ottobre 1976 n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.