Ordinanza n.22 del 1988

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ORDINANZA N.22

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Siciliana 28 aprile 1954, n. 11 (Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie), richiamato dall'art. 1 della legge della Regione Siciliana 18 ottobre 1954, n. 37 e successive proroghe, promossi con n. 7 ordinanze emesse il 28 maggio 1981 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Catania, iscritte ai nn. 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 115 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 dell'anno 1982.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe la Commissione tributaria di secondo grado di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 Cost. e 36 dello Statuto della Regione siciliana, dell'art. 9 della l.r. siciliana 28 aprile 1954 n. 11, richiamato dall'art. 1 della l.r. siciliana 18 ottobre 1954 n. 37 e successive proroghe, secondo cui e prescritta la decadenza dal beneficio della esenzione fiscale venticinquennale per le nuove costruzioni edilizie che, fra l'altro, non siano conformi ai piani regolatori e di ricostruzione, alle leggi ed ai regolamenti edilizi nonchè alle prescrizioni della licenza di costruzione;

Considerato che la potestà legislativa concorrente nella materia de qua attribuita alla Regione siciliana consente l'emanazione di leggi di esenzione da tributi, purchè queste trovino riscontro nella legislazione nazionale e rispondano, a un tempo, alle speciali necessita del suo territorio (cfr., sentenza n. 158 del 1973);

che, in particolare, la condizione posta dalla normativa regionale circa la conformità delle costruzioni agli strumenti urbanistici ha per scopo evidente di rafforzare la tutela di ordinato sviluppo nell'area, in conformità con un evidente interesse specifico della Regione;

che pertanto irrilevanti risultano possibili differenze con la normazione statale;

che in conseguenza la questione si prospetta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della l.r. siciliana 28 aprile 1954 n. 11, richiamato dall'art. 1 l.r. siciliana 18 ottobre 1954 n. 37 (Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie) e successive proroghe, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Catania, in riferimento agli artt. 3 Cost. e 36 Statuto della Regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.