ORDINANZA N.20
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, lett. c), tariffa All. A parte I del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1979 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Roma, iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 dell'anno 198l.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza in data 20 dicembre 1979 la Commissione Tributaria di primo grado di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, lettera c), della Tariffa All. A Parte I al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) in base al quale sono soggetti a registrazione gli atti dell'autorità giudiziaria portanti condanna alla consegna di beni, precisandosi alla relativa <Nota> che tali atti sono soggetti all'imposta proporzionale <anche quando la condanna ha per oggetto corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto>;
che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, intervenuto ora il d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) l'art. 8 della relativa Tariffa Parte I dispone, all'incontro, che gli atti su menzionati <non sono soggetti> all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto e che l'art. 79 del citato d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce che le disposizioni più favorevoli ai contribuenti hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori, relativamente ai quali alla data di entrata in vigore delle norme sia pendente controversia;
che in conseguenza vanno rimessi gli atti al giudice a quo per l'esame della rilevanza della questione alla luce della normativa sopravvenuta.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti di cui all'ordinanza in epigrafe alla Commissione tributaria di primo grado di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.