Ordinanza n.18 del 1988

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ORDINANZA N.18

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.lgs.lgt. 5 aprile 1945, n. 141 (Provvedimenti in materia d'imposta di registro e ipotecaria), e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Brindisi, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 dell'anno 198l.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 (pervenuta nel 1981) la Commissione tributaria di primo grado di Brindisi, su ricorso proposto da CORSA Eupremio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 45 e 47, secondo comma, Cost. questione di legittimità costituzionale, dell'art. 12 del d.lgt. 5 aprile 1945 n. 141 (Provvedimenti in materia d'imposta di registro e ipotecaria) e successive modificazioni sino all'ultima, contenuta nell'art. 58 l. 5 agosto 1978 n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);

che l'ordinanza deduce l'illegittimità costituzionale della detta normativa, in quanto fissa, in favore delle cooperative edilizie, il beneficio della imposta fissa di registro in un limite massimo di valore dell'immobile assegnato;

che ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che, successivamente alla data della predetta ordinanza, e intervenuto il d.l. 31 ottobre 1980 n. 693 (Disposizioni urgenti in materia tributaria), convertito in legge 22 dicembre 1980 n. 891, il quale all'art. 8, terzo comma, esclude <il limite di valore di cui all'art. 58 della legge 5 agosto 1978 n. 457>;

che tale disposizione, ai sensi del successivo ultimo comma dell'art. 8, si applica <anche agli atti di assegnazione compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione..., purchè le imposte ad essi relative non siano già state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso>;

che in conseguenza si rende necessario nuovo esame, in ordine alla rilevanza della questione sollevata, alla luce della normativa predetta;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti di cui all'ordinanza in epigrafe alla Commissione tributaria di primo grado di Brindisi (R.O. 356/81).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio.