ORDINANZA N.10
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 15 dicembre 1976, riapprovata il 4 maggio 1977, recante <Disciplina del lavoro straordinario>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 maggio 1977, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1977.
Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che con ricorso notificato il 21 maggio 1977, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonchè dell'art. 81 Cost., della legge della Liguria, riapprovata il 4 maggio 1977, recante <Disciplina del lavoro straordinario>;
che la legge impugnata stabilisce, modificando la precedente legge regionale n. 12 del 1973, che la misura oraria del compenso per lavoro straordinario va determinata prendendo a base lo stipendio mensile lordo più l'indennità integrativa speciale (che n o n viene computata per la determinazione del compenso per lavoro straordinario degli impiegati dello Stato), con una maggiorazione del 25% per le prestazioni straordinarie diurne e feriali e del 50% per le prestazioni notturne e festive (per il personale statale, le maggiorazioni sono rispettivamente del 15% e del 25%);
che, secondo lo Stato, la legge regionale viola l'art. 67 della legge n. 62 del 1953 che vieta alle Regioni di disporre un trattamento economico del personale regionale più favorevole di quello spettante al personale statale: e ciò perchè anche le retribuzioni base dei dipendenti regionali, su cui va computata l'indennità per il lavoro straordinario, sono più alte di quelle degli statali;
che, sempre secondo il ricorrente, é violato altresì l'art. 81, comma quarto, Cost., in quanto la legge, che comporterebbe nuove o maggiori spese, non ha copertura finanziaria;
che si é costituita in giudizio la Regione Liguria, eccependo l'infondatezza del ricorso.
Considerato che la disciplina del lavoro straordinario e direttamente strumentale all'organizzazione degli uffici regionali, ambito in cui questa Corte ha sempre riconosciuto la più ampia autonomia del legislatore regionale (v. sent.10 del 1980; 277 e 278 del 1983; 219 e 290 del 1984; 99 del 1986; 217 del 1987);
che la violazione del principio contenuto nell'art. 67 della legge n. 62 del 1953, relativo al trattamento economico complessivo e non a singole voci di esso, non può dipendere dalla attribuzione di un eventuale emolumento aggiuntivo per l'espletamento di lavoro straordinario (che, peraltro, nella legge impugnata, viene rigorosamente limitato a non più di 15 ore mensili e 150 annue, contro le 30 o 73 ore mensili dei dipendenti statali);
che l'eventuale disparità di trattamento in favore dei dipendenti regionali (anche a ritenere ammissibile la comparazione nonostante le profonde differenze di organizzazione degli uffici e di disciplina dell'impiego sicuramente esistenti all'epoca dei ricorso) andrebbe eventualmente fatta risalire alla disciplina generale dell'impiego regionale in Liguria, normativa che non costituisce oggetto del presente giudizio;
che é ragionevole ritenere che la legge regionale, limitando il ricorso al lavoro straordinario, non avrebbe comportato -come sostiene la difesa della Regione Liguria, richiamandosi alla delibera di riapprovazione della legge- <nuove> o <maggiori> spese;
che, per tale ragione, la violazione dell'art. 81 Cost., eccepita dallo Stato sotto il profilo della mancata copertura in bilancio della legge, e esclusa dalla previsione dell'art. 3 della legge impugnata di fronteggiare <l'onere derivante dalla presente legge (...) con gli appositi stanziamenti previsti dalle leggi di approvazione del bilancio e nei limiti di disponibilità degli stessi>.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 4 maggio 1977, recante <Disciplina del lavoro straordinario>, in riferimento agli artt. 117 e 81 Cost., sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.