Sentenza n. 3 del 1988

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SENTENZA N.3

 

ANNO 1988

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Dott. Francesco SAJA, Presidente

 

                   Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI, Giudici,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , promossi con le ordinanze emesse il 1° marzo 1984 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Pescara nei ricorsi proposti da Danelli Francesco e Danelli Virginia contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Pescara, iscritte ai nn. 987 e 988 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 25 bis dell'anno 1985.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.

 

Considerato in diritto

 

l. - I giudizi, per l'identità della questione sollevata, vanno riuniti e decisi congiuntamente.

 

2. -La norma censurata (art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, concernente .

 

La disposizione violerebbe, ad avviso della Commissione tributaria rimettente, il principio di eguaglianza, in quanto il combinato disposto di essa e dell'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (che individua le imprese minori ammesse alla contabilità semplificata) determinerebbe una disparità di trattamento tra imprese minori e imprese maggiori, poichè soltanto queste ultime sarebbero abilitate a computare i redditi immobiliari al netto degli interessi passivi.

 

3. - La questione non é fondata.

 

Va innanzitutto rilevato che la norma impugnata, come dedotto anche dall'Avvocatura dello Stato, detta una disciplina comune ad ogni tipo di impresa, nel senso che essa si applica ai redditi d'impresa sia che vengano determinati in base alla contabilità ordinaria, sia che rientrino nel regime della contabilità semplificata.

 

Oltre a ciò peraltro, e anche prescindendo dall'ulteriore rilievo che ai sensi del sesto comma dell'art. 18 del d.P.R. n. 600/73 il contribuente ammesso alla contabilità semplificata ha facoltà di optare per il regime ordinario, assume valore decisivo la considerazione che l'art. 72 del d.P.R. n. 597/73 dispone che nei confronti delle imprese ammesse alla contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime normale il reddito d'impresa e costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi, delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo di una serie di costi, tra i quali la norma prevede, al punto 7, gli interessi passivi.

 

Pertanto, la questione sollevata é infondata, in quanto, ai sensi della normativa vigente, contrariamente all'assunto del giudice a quo, gli interessi passivi sono previsti fra le componenti negative di reddito detraibili per le imprese minori anche se ammesse alla contabilità semplificata.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione anche all'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di IIo grado di Pescara con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Francesco SAJA, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 19/01/88.