SENTENZA N.3
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , promossi con le ordinanze emesse il 1° marzo 1984 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Pescara nei ricorsi proposti da Danelli Francesco e Danelli Virginia contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Pescara, iscritte ai nn. 987 e 988 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 25 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.
Considerato in diritto
l. - I giudizi, per l'identità della questione sollevata, vanno riuniti e decisi congiuntamente.
2. -La norma censurata (art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, concernente .
La disposizione violerebbe, ad avviso della Commissione tributaria rimettente, il principio di eguaglianza, in quanto il combinato disposto di essa e dell'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (che individua le imprese minori ammesse alla contabilità semplificata) determinerebbe una disparità di trattamento tra imprese minori e imprese maggiori, poichè soltanto queste ultime sarebbero abilitate a computare i redditi immobiliari al netto degli interessi passivi.
3. - La questione non é fondata.
Va innanzitutto rilevato che la norma impugnata, come dedotto anche dall'Avvocatura dello Stato, detta una disciplina comune ad ogni tipo di impresa, nel senso che essa si applica ai redditi d'impresa sia che vengano determinati in base alla contabilità ordinaria, sia che rientrino nel regime della contabilità semplificata.
Oltre a ciò peraltro, e anche prescindendo dall'ulteriore rilievo che ai sensi del sesto comma dell'art. 18 del d.P.R. n. 600/73 il contribuente ammesso alla contabilità semplificata ha facoltà di optare per il regime ordinario, assume valore decisivo la considerazione che l'art. 72 del d.P.R. n. 597/73 dispone che nei confronti delle imprese ammesse alla contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime normale il reddito d'impresa e costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi, delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo di una serie di costi, tra i quali la norma prevede, al punto 7, gli interessi passivi.
Pertanto, la questione sollevata é infondata, in quanto, ai sensi della normativa vigente, contrariamente all'assunto del giudice a quo, gli interessi passivi sono previsti fra le componenti negative di reddito detraibili per le imprese minori anche se ammesse alla contabilità semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione anche all'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di IIo grado di Pescara con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19/01/88.