ORDINANZA N. 592
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo e terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1980 dal Pretore di Imperia, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Imperia, con ordinanza emessa il 30 novembre 1980, ha sollevato, in riferimento agli artt. 42 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo e terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui obbliga il locatore a rinnovare il contratto alla scadenza, salve le ipotesi di cui all'art. 29 della legge citata;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che la disposizione denunziata é stata sostituita dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;
che, a prescindere dal contrasto tra la consolidata interpretazione giurisprudenziale del previgente testo della norma e la prospettazione del giudice a quo, é comunque necessario che questi proceda ad un riesame della questione alla stregua della citata nuova disposizione di legge onde valutare se persista la rilevanza della questione stessa nel giudizio in corso dinanzi a lui;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Imperia, onde proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio in corso dinanzi a lui, essendo sopravvenuta la legge 6 febbraio 1987, n. 15.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI