SENTENZA N. 579
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"), promossi con ordinanze emesse il 16 gennaio 1982 dal Pretore di Domodossola, il 24 maggio 1983 dal Pretore di Orvieto e il 15 ottobre 1985 dalla Corte d'appello di Firenze Sezione Promiscua, iscritte rispettivamente al n. 277 del registro ordinanze 1982, al n. 729 del registro ordinanze 1983 e al n. 743 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 dell'anno 1982, n. 39 dell'anno 1984 e n. 60, prima Serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto in fatto
Con ordinanze emesse, rispettivamente, il 24 maggio 1983, il 16 gennaio 1982 ed il 15 ottobre 1985, i Pretori di Orvieto e di Domodossola e la Corte d'appello di Firenze hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253, il primo in relazione all'art. 3 della Costituzione, il secondo anche agli artt. 24 e 113 e la Corte d'appello anche in relazione agli artt. 41 e 42.
Osservano tutti i giudici rimettenti come la norma denunciata, subordinando l'esecuzione dello sfratto relativo ad una farmacia ad autorizzazione amministrativa, determini un'ingiustificata disparità di trattamento in favore dei conduttori che esercitino tale attività. Altri profili di illegittimità costituzionale prospettati nelle ordinanze concernerebbero: a) la compressione del diritto del locatore, il cui esercizio si assume condizionato da una valutazione della pubblica Amministrazione, ritenuta discrezionale al punto che il diniego di autorizzazione, si assume, non sarebbe impugnabile neppure dinanzi al giudice amministrativo; b) i vincoli apposti al diritto d'iniziativa economica ed alla proprietà privata; c) la subordinazione del giudicato civile ad autorizzazione amministrativa.
É intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato in diritto
Le tre ordinanze sollevano la medesima questione ed i relativi giudizi possono perciò essere riuniti.
La dislocazione del servizio farmaceutico sul territorio é disciplinata dal r. d. 30 settembre 1938, n. 1706 ("Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico") e successive modificazioni, in particolare gli artt. 2, lett. a), 22, lett. b), e 23 del testo citato individuano i criteri di ubicazione, di revisione della pianta organica e di trasferimento delle farmacie, fissando le relative competenze del Prefetto, da ritenersi ora trasferite alle competenti autorità sanitarie regionali o locali in virtù della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale").
A tale normativa é logicamente collegato l'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253: la ratio di tale norma va perciò individuata nella preminenza del pubblico interesse alla presenza ed all'ubicazione del servizio farmaceutico sul territorio. In tal senso si esplica la relativa discrezionalità dell'autorità amministrativa, alla quale é demandato il controllo dei parametri demografici, di quelli concernenti la distanza tra gli esercizi, ecc.
Le situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto locatizio risultano adeguatamente tutelate dai rimedi giurisdizionali offerti nell'ipotesi di un non corretto esercizio del suddetto potere, che non sia cioè conforme alla esigenza di assicurare il servizio in argomento.
Il carattere pubblicistico di quest'ultimo giustifica la specialità della disciplina, legittimando le limitazioni prospettate dai giudici rimettenti. La relativa denunzia d'illegittimità costituzionale é perciò priva di fondamento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"), sollevata dai Pretori di Domodossola e di Orvieto e dalla Corte d'appello di Firenze con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI