ORDINANZA N. 563
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 136, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (Legge doganale) e 329, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1979 dal Tribunale di Savona, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 dell'anno 1980;
Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Campanella - Cantieri navali e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Savona ha sollevato,in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 136, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (Legge doganale) e 329, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), in quanto configurano la civile responsabilità del titolare di stabilimenti industriali in cui viene commesso delitto di contrabbando;
che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che innanzi alla Corte si é costituita la S.p.A. "Campanella" Cantieri Navali, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Medina, concludendo per l'accoglimento della questione di costituzionalità;
Considerato che gli artt. 136, primo comma, della legge n. 1424 del 1940, e 329, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973, contengono regole di diritto sostanziale che non incidono in alcun modo sui poteri delle parti nel processo né, tanto meno, comportano limitazioni alla facoltà di prova delle parti stesse;
che, di conseguenza, non può dirsi violato il diritto alla difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost.;
che, d'altra parte, questa Corte, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle obbligazioni civili da reato previste dall'art. 196 Cod. pen., ha escluso la natura di pena delle obbligazioni medesime (cfr. Sent. n. 40 del 1966);
che la previsione dell'obbligazione civile contenuta nelle disposizioni impugnate costituisce una specificazione del principio di cui all'art. 196 Cod. pen. e, quindi, del tutto inconferente appare la censura sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, che attiene alla funzione rieducativa della pena e non delle sanzioni civili conseguenti all'accertamento del reato;
che, infine, la diversità di natura tra sanzione pecuniaria infliggibile al condannato ed obbligazione civile del committente (cfr., ancora, Sent. n. 40 del 1966) fa sì che non possa essere paragonata la posizione dell'autore del reato di contrabbando con quella dell'obbligato civilmente ai sensi degli articoli impugnati;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Savona é da ritenersi manifestamente infondata anche in riferimento all'assunta violazione del principio di eguaglianza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1956, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 136, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e 329, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI