Ordinanza n.548 del 1987

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ORDINANZA N. 548

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in l.7 agosto 1982 n. 516; promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Palermo, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che, essendo stata iscritta a ruolo a carico di Fiore Michele irpef per l'anno 1979, insieme agli interessi e soprattassa per mancato tempestivo versamento, ed avendo il medesimo provveduto al pagamento dell'imposta entro il 30 settembre 1982 ai sensi dell'art. 23 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982 n. 516, la Commissione tributaria di primo grado di Palermo annullava la soprattassa e dichiarava dovuti gli interessi;

che la Commissione tributaria di secondo grado - adita in appello dal Fiore, il quale lamentava di dover pagare gli interessi pur dopo avere chiesto di fruire della definizione agevolata della pendenza tributaria ai sensi del d.l. cit. - con ordinanza del 5 marzo 1986 (reg. ord. n. 22 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 cit. il quale, secondo l'ordinanza stessa, determinava "una disparità di trattamento tra i contribuenti per i quali era stata iscritta a ruolo l'imposta evasa ed i contribuenti per i quali l'Amministrazione non aveva ancora provveduto all'iscrizione e che pertanto hanno fruito di tutti i benefici della l. n. 516";

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e in subordine la non fondatezza della questione;

Considerato che il collegio rimettente non indica la disposizione del d.l. n. 429 del 1982, convertito in l. n. 516 del 1982, con cui sarebbero concessi benefici a favore dei contribuenti per i quali l'Amministrazione non provvide all'iscrizione a ruolo; benefici che sarebbero negati, per contro, nel caso di avvenuta iscrizione;

che, del resto, nello stabilire norme di agevolazione della definizione di pendenze tributarie, ampia ed insindacabile in sede di controllo della legittimità costituzionale é la discrezionalità del legislatore, il quale ben può avere riguardo, in materia di obbligo di corresponsione di interessi, dei diversi stati in cui si trova la pretesa dell'amministrazione finanziaria;

che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI