ORDINANZA N. 548
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in l.7 agosto 1982 n. 516; promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Palermo, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che, essendo stata iscritta a ruolo a carico di Fiore Michele irpef per l'anno 1979, insieme agli interessi e soprattassa per mancato tempestivo versamento, ed avendo il medesimo provveduto al pagamento dell'imposta entro il 30 settembre 1982 ai sensi dell'art. 23 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982 n. 516, la Commissione tributaria di primo grado di Palermo annullava la soprattassa e dichiarava dovuti gli interessi;
che la Commissione tributaria di secondo grado - adita in appello dal Fiore, il quale lamentava di dover pagare gli interessi pur dopo avere chiesto di fruire della definizione agevolata della pendenza tributaria ai sensi del d.l. cit. - con ordinanza del 5 marzo 1986 (reg. ord. n. 22 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 cit. il quale, secondo l'ordinanza stessa, determinava "una disparità di trattamento tra i contribuenti per i quali era stata iscritta a ruolo l'imposta evasa ed i contribuenti per i quali l'Amministrazione non aveva ancora provveduto all'iscrizione e che pertanto hanno fruito di tutti i benefici della l. n. 516";
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e in subordine la non fondatezza della questione;
Considerato che il collegio rimettente non indica la disposizione del d.l. n. 429 del 1982, convertito in l. n. 516 del 1982, con cui sarebbero concessi benefici a favore dei contribuenti per i quali l'Amministrazione non provvide all'iscrizione a ruolo; benefici che sarebbero negati, per contro, nel caso di avvenuta iscrizione;
che, del resto, nello stabilire norme di agevolazione della definizione di pendenze tributarie, ampia ed insindacabile in sede di controllo della legittimità costituzionale é la discrezionalità del legislatore, il quale ben può avere riguardo, in materia di obbligo di corresponsione di interessi, dei diversi stati in cui si trova la pretesa dell'amministrazione finanziaria;
che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI