ORDINANZA N. 543
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 aprile 1982 n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1984 dalla Commissine tributaria di 1ø grado di Como, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che Bonetti Carlo, residente a Campione d'Italia, acquistava un immobile ad uso abitativo, ivi situato, da una società per azioni: l'atto di trasferimento, se compiuto nel territorio dello Stato, sarebbe stato soggetto all'imposta sul valore aggiunto nella misura agevolata del due per cento, ai sensi dell'art. 1, primo comma, l. 22 aprile 1982 n. 168; nel caso di specie però, non potendo applicarsi l'IVA nel territorio del Comune anzidetto ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, l'atto veniva sottoposto ad imposta di registro proporzionale nella misura del dieci per cento;
che il Bonetti adiva la Commissione tributaria di primo grado di Como, chiedendo preliminarmente che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della l. n. 168/1982, nella parte in cui non disponeva anche per il Comune di Campione d'Italia l'applicabilità dell'imposta di registro con l'aliquota del due per cento ed affermava il suo diritto al rimborso della differenza;
che la Commissione con ordinanza del 20 febbraio 1984 (reg. ord. n. 414 del 1984) impugnava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 1 cit. "laddove non prevede l'applicazione dell'aliquota del 2% per gli atti di compravendita immobiliare compiuti in territori extradoganali", ritenendo ingiustificata la detta disparità di trattamento tributario in relazione al territorio;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della questione e, in subordine, l'infondatezza;
Considerato che la questione concernente l'asserita irragionevolezza della denunciata differenza di trattamento é manifestamente non fondata: infatti rientra nella discrezionalità del legislatore di limitare ad alcuni soggetti determinate agevolazioni fiscali temporanee, in vista di specifiche esigenze di politica economica e sociale, o di non estendere le stesse agevolazioni ad alcune zone del territorio nazionale che d'altra parte godono già, come il territorio comunale di Campione d'Italia, di un trattamento tributario di favore; ne deriva che la diversità delle situazioni esclude la violazione del principio d'eguaglianza;
che pertanto la questione si rivela manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, l. 22 aprile 1982 n. 168, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Como con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI