Ordinanza n.543 del 1987

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ORDINANZA N. 543

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 aprile 1982 n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1984 dalla Commissine tributaria di 1ø grado di Como, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che Bonetti Carlo, residente a Campione d'Italia, acquistava un immobile ad uso abitativo, ivi situato, da una società per azioni: l'atto di trasferimento, se compiuto nel territorio dello Stato, sarebbe stato soggetto all'imposta sul valore aggiunto nella misura agevolata del due per cento, ai sensi dell'art. 1, primo comma, l. 22 aprile 1982 n. 168; nel caso di specie però, non potendo applicarsi l'IVA nel territorio del Comune anzidetto ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, l'atto veniva sottoposto ad imposta di registro proporzionale nella misura del dieci per cento;

che il Bonetti adiva la Commissione tributaria di primo grado di Como, chiedendo preliminarmente che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della l. n. 168/1982, nella parte in cui non disponeva anche per il Comune di Campione d'Italia l'applicabilità dell'imposta di registro con l'aliquota del due per cento ed affermava il suo diritto al rimborso della differenza;

che la Commissione con ordinanza del 20 febbraio 1984 (reg. ord. n. 414 del 1984) impugnava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 1 cit. "laddove non prevede l'applicazione dell'aliquota del 2% per gli atti di compravendita immobiliare compiuti in territori extradoganali", ritenendo ingiustificata la detta disparità di trattamento tributario in relazione al territorio;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della questione e, in subordine, l'infondatezza;

Considerato che la questione concernente l'asserita irragionevolezza della denunciata differenza di trattamento é manifestamente non fondata: infatti rientra nella discrezionalità del legislatore di limitare ad alcuni soggetti determinate agevolazioni fiscali temporanee, in vista di specifiche esigenze di politica economica e sociale, o di non estendere le stesse agevolazioni ad alcune zone del territorio nazionale che d'altra parte godono già, come il territorio comunale di Campione d'Italia, di un trattamento tributario di favore; ne deriva che la diversità delle situazioni esclude la violazione del principio d'eguaglianza;

che pertanto la questione si rivela manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, l. 22 aprile 1982 n. 168, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Como con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI