ORDINANZA N. 542
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta al n. 965 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Traverso Giovanni contro l'iscrizione a ruolo, per l'anno 1975, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riliquidata ai sensi dell'art. 19 della legge 13 aprile 1977, n. 114, senza il riconoscimento della deduzione a favore del ricorrente degli oneri costituiti da contributi previdenziali volontari pagati dal coniuge, la Commissione tributaria di primo grado di Genova con ordinanza del 2 febbraio 1979 (reg. ord. n. 965 del 1983) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge citata;
che secondo la Commissione, per effetto della citata disposizione l'onere in questione non poteva più essere dedotto dal reddito del ricorrente, ma neppure poteva essere dedotto dal coniuge per insufficienza dei propri redditi, nonostante che sotto la vigenza della precedente normativa sul cumulo dei redditi quest'ultimo avesse pagato i detti contributi, con l'esatta prospettiva della loro deducibilità;
che, a parere della Commissione la disposizione impugnata sembrava in contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., aggravando la posizione tributaria dei coniugi più poveri;
che appariva inoltre iniquo, ad avviso del giudice a quo, non consentirne ora la deduzione con una legge retroattiva, così ledendo l'affidamento dei contribuenti nella legislazione vigente nel momento in cui gli oneri vennero sostenuti;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;
Considerato che la legge 13 aprile 1977, n. 114, in aderenza ai principi affermati con la sentenza n. 179 del 1976, dichiarativa della illegittimità costituzionale del cumulo dei redditi, ha disposto con gli artt. 19 e 20 che l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascun coniuge e che gli oneri previsti dall'art. 10 del d.P.R. 597/1973 sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti;
che con l'adozione del sistema di tassazione separata del reddito dei coniugi trova così puntuale e razionale applicazione il principio che l'onere viene dedotto dal reddito del contribuente che lo sostiene, per cui non può il principio stesso non valere anche in materia di deducibilità di contributi previdenziali volontari pagati dalla moglie;
che non sembra neppure conferente il richiamo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, al convincimento dei contribuenti riguardo alla prospettiva della deducibilità di detto onere, in quanto il principio sancito dall'art. 53 Cost. ha carattere oggettivo, riferendosi ad indici concretamente rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi di affidamento del contribuente (cfr. sent. n. 143 del 1982);
che pertanto nessuno degli invocati parametri può avvalorare la censura di illegittimità costituzionale della norma denunciata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI