ORDINANZA N. 541
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.10, primo comma, lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) come modificato dall'art. 5, primo comma della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, iscritta al n. 844 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Fiorentino Guido ed avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel 1975 dell'ammontare complessivo dell'assegno periodico destinato al mantenimento della moglie divorziata e del figlio minore, la Commissione tributaria di primo grado di Milano con ordinanza emessa il 20 gennaio 1983 (reg. ord. 844 del 1983) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, così come modificato con l'art. 5, comma primo, della legge 13 aprile 1977, n. 114, nella parte in cui prevedendo la deducibilità degli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclude la deducibilità di quelli destinati al mantenimento dei figli;
che la Commissione, nel lamentare detta limitazione, faceva riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata;
Considerato che il giudizio a quo concerne un ricorso proposto contro la cartella esattoriale relativa alla applicazione dell'Irpef sul reddito relativo al 1975, mentre la impugnata disposizione del denunciato art. 10 del d.P.R. 597 del 1973, quale sostituita dall'art. 5 della legge n. 114 del 1977, ha effetto, come testualmente statuisce il primo comma dell'art. 23 della stessa legge, dal 1ø gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data, ed alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977, mentre nella fattispecie é in discussione il reddito dell'anno 1975;
che la censura di illegittimità costituzionale investe quindi una disciplina chiaramente non applicabile nel giudizio a quo;
che pertanto la questione sollevata dalla detta Commissione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, così come sostituito dall'art. 5, comma primo, della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI