ORDINANZA N. 535
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570, terzo comma, del codice penale, aggiunto dall'art. 90 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1983 dal Pretore di Orvieto, iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Orvieto, con ordinanza 31 maggio 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, co. terzo, c.p., il quale, prevedendo la procedibilità a querela per il reato de quo (aver tenuto una condotta contraria alla morale della famiglia), affida alla disponibilità delle parti la tutela di un interesse collettivo direttamente tutelato dall'art. 29 della Costituzione, che ne risulterebbe perciò violato;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 46 del 1970, dichiarando non fondata una questione di legittimità costituzionale sulla procedibilità d'ufficio per il reato suddetto, ha osservato che la diversa rilevanza dei reati attinenti ai rapporti familiari al fine della scelta delle modalità di impulso processuale é materia di politica legislativa, "così da sfuggire a censure di legittimità costituzionale sotto l'aspetto della conformità all'art. 29";
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, comma terzo, c.p., sollevata dal Pretore di Orvieto, con ordinanza 31 maggio 1983, in riferimento all'art. 29 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI