ORDINANZA N. 534
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto), in relazione all'art. 4, lett. a) dello stesso d.P.R. e dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, (Concessione di amnistia e indulto), in relazione all'art. 4 lett. a), dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1983 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 696 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza 4 marzo 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, co. terzo, d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413 e 6, co. terzo, d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744;
che lamenta il Tribunale che tali norme attribuendo rilevanza alla data del passaggio in giudicato delle condanne precedenti anziché al tempo di commissione dei fatti, violerebbero l'art. 3 della Costituzione, in quanto fanno dipendere la maggiore o minore misura del beneficio da elementi quali la vicenda processuale (che non ha alcun significato per la valutazione della personalità del reo) e i tempi della stessa;
che, dipendendo tali elementi da un complesso di fattori assolutamente estranei alla volontà del richiedente, possono dar luogo a disparità di trattamento fra soggetti che versino in situazioni del tutto analoghe;
Considerato che questa Corte ha, con sentenza n. 141 del 1984, dichiarato inammissibili identiche questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione tanto all'amnistia, quanto all'indulto, rilevando che le richieste di pronunzie additive di questa specie eccedono nella materia i limiti dei poteri di controllo spettanti alla Corte, e che comunque la scelta del legislatore di fare perno sul passaggio in giudicato delle sentenze di condanna anziché sul tempus commissi delicti non appare irrazionale, in quanto trattasi di criterio che determina minori inconvenienti di quest'ultimo;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, co. terzo, d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 e 6, co. terzo, d.P.R. 18 dicembre n. 744, sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza 4 marzo 1983, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI