ORDINANZA N. 515
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 7 novembre 1981, n. 632, ("Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante"), convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1981, n. 767 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, recante misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante"), promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la Cassa Marittima Tirrena e il Ministero della Sanità, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione della Cassa Marittima Tirrena, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel giudizio promosso dalla Cassa Marittima Tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie contro il Ministero della sanità per il rilascio di taluni immobili di proprietà della Cassa medesima, nonché per la corresponsione di un corrispettivo per l'uso di detti immobili, il Tribunale Civile di Genova con ordinanza emessa il 13 ottobre 1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, del D.L. 7 novembre 1981 n. 632 ("misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante"), convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 1981, n. 767, per contrasto con l'art. 42 Cost.;
Considerato che tale asserito contrasto viene ipotizzato dal giudice a quo in relazione al fatto che la disposizione normativa in esame, nel disporre che i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle Casse marittime e destinati alle esigenze delle soppresse gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in uso all'assistenza sanitaria al personale navigante, avrebbe attuato una sorta di espropriazione senza corrispettivo, e ciò sulla base di una interpretazione della norma stessa che considera il predetto vincolo come gratuito;
che una diversa interpretazione dell'art. 1, comma quarto, del D.L. n. 632 del 1981, secondo cui l'assoggettamento dei beni immobili in questione al vincolo di destinazione in uso dell'assistenza sanitaria al personale navigante non implichi la gratuità del rapporto conseguente, non é affatto esclusa dalla formulazione della norma stessa che non fa alcun riferimento al carattere della gratuità;
che, in applicazione del principio ormai pacifico secondo cui il giudice di merito fra più interpretazioni possibili debba scegliere quella che ritenga conforme al dettato costituzionale, la questione proposta si concreta in una questione di interpretazione, la cui risoluzione é rimessa al giudice di merito;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, del D.L. 7 novembre 1981, n. 632 ("Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante") convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1981, n. 767, sollevata in relazione all'art. 42 Cost. dal Tribunale civile di Genova con ordinanza emessa il 13 ottobre 1986 (reg. ord. n. 10 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI