Ordinanza n.515 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 515

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 7 novembre 1981, n. 632, ("Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante"), convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1981, n. 767 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, recante misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante"), promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la Cassa Marittima Tirrena e il Ministero della Sanità, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione della Cassa Marittima Tirrena, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel giudizio promosso dalla Cassa Marittima Tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie contro il Ministero della sanità per il rilascio di taluni immobili di proprietà della Cassa medesima, nonché per la corresponsione di un corrispettivo per l'uso di detti immobili, il Tribunale Civile di Genova con ordinanza emessa il 13 ottobre 1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, del D.L. 7 novembre 1981 n. 632 ("misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante"), convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 1981, n. 767, per contrasto con l'art. 42 Cost.;

Considerato che tale asserito contrasto viene ipotizzato dal giudice a quo in relazione al fatto che la disposizione normativa in esame, nel disporre che i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle Casse marittime e destinati alle esigenze delle soppresse gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in uso all'assistenza sanitaria al personale navigante, avrebbe attuato una sorta di espropriazione senza corrispettivo, e ciò sulla base di una interpretazione della norma stessa che considera il predetto vincolo come gratuito;

che una diversa interpretazione dell'art. 1, comma quarto, del D.L. n. 632 del 1981, secondo cui l'assoggettamento dei beni immobili in questione al vincolo di destinazione in uso dell'assistenza sanitaria al personale navigante non implichi la gratuità del rapporto conseguente, non é affatto esclusa dalla formulazione della norma stessa che non fa alcun riferimento al carattere della gratuità;

che, in applicazione del principio ormai pacifico secondo cui il giudice di merito fra più interpretazioni possibili debba scegliere quella che ritenga conforme al dettato costituzionale, la questione proposta si concreta in una questione di interpretazione, la cui risoluzione é rimessa al giudice di merito;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, del D.L. 7 novembre 1981, n. 632 ("Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante") convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1981, n. 767, sollevata in relazione all'art. 42 Cost. dal Tribunale civile di Genova con ordinanza emessa il 13 ottobre 1986 (reg. ord. n. 10 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI