ORDINANZA N. 514
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 6 della legge 10 maggio 1973, n. 346 (Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1987 dal Pretore di Castiglione del Lago, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Pretore di Castiglione del Lago, con ordinanza emessa il 27 giugno 1987, nel procedimento civile vertente tra Sbaraglia Pasquale e Massarini Nello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, comma secondo, Cost., degli artt. 1, 3 e 6 della legge 10 maggio 1973 (rectius: 1976), n. 346 (Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale), nella parte in cui, nell'istituire una nuova ipotesi di usucapione abbreviata, non prevedono una disposizione transitoria che ne stabilisca i termini di decorrenza operativa;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
Considerato che l'ordinanza é del tutto priva di motivazione sulla rilevanza della questione, poiché non contiene cenno alcuno alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, e che pertanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 346 (Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, comma secondo, Cost., dal Pretore di Castiglione del Lago, con ordinanza emessa il 27 giugno 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI