Ordinanza n.505 del 1987

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ORDINANZA N. 505

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1986 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sezione di Parma - iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione di Rabinovici Alessandro nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna con ordinanza emessa il 13 gennaio 1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica") nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., non prevede alcun meccanismo automatico che si sostituisca all'eventuale inerzia dei competenti organi accademici per consentire all'interessato di conseguire la conferma della libera docenza nel termine prestabilito;

Considerato che il raffronto - operato dal giudice a quo per evidenziare la denunciata violazione del principio costituzionale di eguaglianza - con ipotetici casi in cui gli organi accademici competenti sarebbero stati più solleciti configura una mera disparità di fatto, del tutto irrilevante in questa sede e comunque inidonea a determinare l'illegittimità della norma per violazione dell'anzidetto principio di eguaglianza;

che peraltro - come é stato in più occasioni ribadito da questa Corte (cfr. sentt. nn. 40 del 1970 e 110 del 1974) - al giudice della legittimità delle leggi spetta soltanto statuire se lo strumento apprestato dal legislatore non sia arbitrario, irrazionale o discriminatorio, e non accertare se in concreto tale strumento sia stato poi ben utilizzato, per cui eventuali carenze o ritardi riguardo ai modi e tempi di attuazione della norma non possono avere alcuna influenza sulla costituzionalità della norma stessa;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma con ordinanza n. 436 del 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI