ORDINANZA N. 504
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 dal Pretore di Tione, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 (reg. ord. n. 289 del 1985), il Pretore di Tione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 legge 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al sistema penale") in riferimento all'art. 24 Cost.
che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, consentendo che anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione l'atto pubblico esplichi la sua tipica efficacia probatoria (art. 2700 cod. civ.), verrebbe a violare il diritto alla difesa del cittadino opponente, il quale, per contestare i fatti a lui addebitati non avrebbe, a sua disposizione, altro strumento processuale che la querela di falso:
che, secondo tale giudice, in un giudizio avente ad oggetto proprio l'atto pubblico o comunque un provvedimento ad esso strettamente conseguenziale, quale l'ordinanza-ingiunzione, il valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2700 cod. civ. finirebbe con lo svuotare di contenuto il diritto di difesa dell'opponente costringendolo ad iniziare una procedura ben più gravosa e lunga di quella che il legislatore ha previsto per il giudizio di opposizione;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri é intervenuta eccependo l'inammissibilità o comunque la non fondatezza della questione;
Considerato che in relazione all'eccezione dedotta dall'Avvocatura dello Stato, la motivazione sulla rilevanza contenuta nell'ordinanza di rinvio appare sufficiente;
che per quel che riguarda il merito della questione va rilevato che l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 cod. civ. é sancita a tutela del superiore interesse alla certezza giuridica dell'attività svolta dai pubblici ufficiali, e sotto questo aspetto risponde anche ad esigenze di garanzia del buon andamento della P.A., sicché la riconosciuta falsità di un atto pubblico comporta conseguenze che trascendono quelle attinenti ad un più oneroso esercizio dei diritti di difesa dell'opponente, comunque garantiti attraverso la querela di falso;
che pertanto la questione é manifestamente infondata perché il maggior onere cui va incontro in sede processuale il cittadino che intenda negare la veridicità dei fatti attestati da un pubblico ufficiale, mentre da un lato, trova il suo fondamento nella tutela di interessi pubblici anche costituzionalmente garantiti dall'altro, non limita il diritto di difesa dell'interessato, non essendo precluso a quest'ultimo attraverso un apposito procedimento, il ricorso ai normali mezzi di prova.
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 legge 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al sistema penale") sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Pretore di Tione con ordinanza n. 289 del 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI