ORDINANZA N. 503
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152, secondo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 ("Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1985 dal Pretore di Legnano, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un cittadino straniero, imputato del reato di cui all'art. 152 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 ("Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"), il Pretore di Legnano ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 152, secondo comma, in riferimento agli artt. 2 e 97 Cost.:
che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui, consentendo al prefetto di emettere un provvedimento di espulsione immediatamente esecutivo "senza instaurare con il destinatario nessun contraddittorio", si porrebbe in contrasto sia con il principio di imparzialità (art. 97 Cost.) che con il generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.);
che l'Avvocatura Generale dello Stato é intervenuta chiedendo che venisse dichiarata la non fondatezza della questione.
Considerato che, in relazione alla presunta violazione dell'art. 2, questa Corte con le pronunce n. 75 del 1966 e 168 del 1971, ha già avuto modo di affermare che il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo non esclude che a carico dei cittadini siano poste quelle restrizioni della sfera giuridica rese necessarie dalla tutela dell'ordine sociale o dell'ordine pubblico;
che analoghe considerazioni valgono a maggior ragione nei confronti dello straniero il quale, secondo quanto già ritenuto nelle sentenze n. 104 del 1969 e 244 del 1974, gode sul territorio della Repubblica di una tutela meno intensa di quella riconosciuta al cittadino;
che, in particolare, secondo le ricordate pronunce, lo straniero non ha di regola un diritto acquisito di ingresso e di soggiorno nello Stato e pertanto le relative libertà ben possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici, quale quello attinente alla sicurezza intesa come ordinato vivere civile;
che quindi la questione sollevata in riferimento all'art. 2 Cost. va dichiarata manifestamente infondata;
che il principio del cosiddetto giusto procedimento - al quale il giudice remittente sembra riferirsi quando censura la facoltà di espulsione in assenza di qualsiasi contraddittorio - non é assistito in assoluto da garanzia costituzionale come questa Corte ha già ritenuto in precedenti occasioni (sent. n. 13 del 1962 e n. 23 del 1978);
che, pertanto, anche in relazione a tale profilo, non sussistendo violazione dell'art. 97 Cost., la questione va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, secondo comma, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 ("Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 97 Cost., dal Pretore di Legnano con ordinanza n. 256 del 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI