ORDINANZA N. 501
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, lettera a), 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ("Disciplina della pesca marittima") e n. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1629 ("Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima"), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1984 dal Pretore di Ancona, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984 e n. 13- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio di ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987, il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un procedimento a carico di Antonio Bugiolacchi e Giovanni Giri - sorpresi ad esercitare la pesca con rete "ad agugliara" a meno di tre miglia dalla costa ed in acque profonde meno di cinquanta metri - il Pretore di Ancona con ordinanza del 28 febbraio 1984 (reg.ord. n. 498 del 1984) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 lett. a), 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ("Disciplina della pesca marittima"), e dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 ("Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima"), in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost.;
che l'art. 15 lett. a) della legge n. 963 del 1965, allo scopo di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e regolare l'esercizio della pesca, fa divieto di pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti nonché di detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
che gli artt. 24 e 26 della citata legge sanzionano penalmente l'inosservanza ai divieti posti dal precedente art. 15;
che l'art. 111 del d.P.R. n. 1639 del 1969, in attuazione di quanto prescrive il predetto art. 15 lett. a), vieta l'uso delle reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai cinquanta metri ed entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra;
che, ad avviso del Pretore, il quale motiva la non manifesta infondatezza della questione mediante il rinvio ad una sua precedente ordinanza già dichiarata inammissibile da questa Corte, con pronuncia n. 17 del 1985, l'uso delle reti "ad agugliara" non sarebbe dannoso alla riproduzione dei pesci, come risulterebbe da uno studio del Laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona, organo del CNR, nonché dal decreto 17 settembre 1980, con cui il Ministero della marina mercantile aveva disposto la temporanea sospensione dell'efficacia dell'art. 111 in questione;
che, ciò premesso, il giudice rimettente ritiene che la norma impugnata contrasti: con l'art. 3 Cost., in quanto parifica, nell'assoggettarle ad identica sanzione, situazioni diverse, ossia attività di esercizio della pesca esercitate sia con reti dannose sia con reti innocue alla riproduzione ittica; con gli artt. 35 e 41 Cost., in quanto lede i diritti al lavoro e all'iniziativa economica privata, ostacolando l'esercizio dei mestieri di pescatore e di fabbricante di reti;
che le parti private non si sono costituite, mentre ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione venisse dichiarata inammissibile o comunque manifestamente infondata;
Considerato che l'asserita illegittimità del divieto, e della conseguente sanzione penale, di esercitare la pesca con reti da traino "ad agugliara", a meno di tre miglia dalla costa ed in acque profonde meno di cinquanta metri, non é in alcun modo riconducibile all'impugnato art. 15 lett. a) legge 14 luglio 1965, n. 963, che, nel demandare all'autorità amministrativa la concreta individuazione delle "zone" e dei "tempi" che dovranno essere interdetti "al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e disciplinare il regolare esercizio della pesca", non pone direttamente alcun divieto specifico, limitandosi ad indicare, nella piena osservanza del principio di legalità, i presupposti, l'oggetto ed i limiti dell'attività normativa di attuazione;
che pertanto la censura mossa agli artt. 15 lett. a), 24 e 26 della legge n. 963 del 1965, siccome afferente a disposizioni che non determinano la fattispecie normativa della cui illegittimità si duole il giudice a quo, va dichiarata manifestamente inammissibile;
che ad identica pronuncia deve pervenirsi anche sotto un profilo diverso, seppur conseguente a quello testé enunciato, e cioè considerando la manifesta irrilevanza delle questione sollevata, in quanto la presunta illegittimità - non già costituzionale ma bensì amministrativa - della norma che pone il divieto, ben consentiva la definizione del giudizio a quo attraverso il corretto esercizio dei poteri previsti dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.;
che, inoltre, l'impugnazione dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, concernendo un atto privo di forza di legge e quindi insuscettibile di formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, come peraltro già affermato da questa Corte con ordinanza n. 17 del 1985, va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 lett. a), 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ("Disciplina della pesca marittima"), e dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 ("Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost., dal Pretore di Ancona con ordinanza del 28 febbraio 1984 (reg. ord. n. 498 del 1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI